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Rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall’INAIL

Interrogazione:

    • Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
      la rendita erogata dall’INAIL ad infortunati sul lavoro e vittime di malattie professionali è attualmente esente da imposizione fiscale in forza di un orientamento amministrativo e giurisprudenziale consolidato che ne ha evidenziato la natura risarcitoria;

  • l’articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi — TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti;
  • la circolare del Ministero delle finanze n. 23 del 20 giugno 1986, riprendendo i contenuti di precedenti pronunciamenti (circolari Ministero finanze n. I/RT del 15 dicembre 1973 e n. 29 del 31 maggio 1979), ha confermato l’assunto secondo il quale le rendite da infortunio, ad esclusione della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, costituiscono erogazioni a carattere risarcitorio e in quanto tali non possono essere considerate ai fini delle imposte sui redditi;
  • in termini analoghi si è espressa la commissione tributaria centrale (decisione della XVI sezione, n. 16468, del 21 dicembre 1978 e decisione della XXIV sezione, n. 2070, del 14 luglio 1983);
  • successivamente il Ministero del lavoro (Divisione III, protocollo n. 1441 del 31 marzo 1987) e il Ministero del tesoro (RGS-Igop protocollo n. 129430 del 10 settembre 1987) si sono espressi per l’esclusione delle rendite INAIL dai redditi valutabili (ex articolo 23 della legge n. 41 del 1986) ai fini della determinazione del reddito familiare del soggetto richiedente gli assegni familiari; mentre il Ministero della sanità (circolare n. 100/SCPS/010/3641 del 20 maggio 1987) si è pronunciato per l’esclusione della rendita (ex articolo 28 della legge n. 41 del 1986) dalla formazione del reddito valutabile ai fini della concessione dell’esenzione dai tickets sanitari;
  • numerose pronunce della (Corte di cassazione (Cassazione 18 luglio 1985 n. 4237; Cassazione 21 giugno 1991 n. 6982; Cassazione 18 luglio 1995 n. 7792), hanno più volte ribadito la non assoggettabilità all’imposta sul reddito delle persone fisiche degli importi erogati dall’INAIL a titolo di rendita per invalidità, visto il carattere risarcitorio di dette prestazioni;
  • con la risoluzione 155/E del 24 maggio 2002, l’Agenzia delle entrate, in tema di risarcimento danni o di indennizzi percepiti da un soggetto, ha chiarito che è principio generale quello per cui, laddove l’indennizzo vada a compensare in via integrativa o sostitutiva la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito, vanno assoggettate a tassazione e, così, ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente; viceversa, laddove il risarcimento erogato voglia indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (il cosiddetto danno emergente), ed abbia, quindi, la precipua funzione di reintegrazione patrimoniale, tale somma non sarà assoggettata a tassazione;
  • l’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in tema di danno biologico, afferma la necessità di corrispondere le prestazioni per il ristoro del danno biologico in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato, sottolineando ulteriormente il carattere non reddituale della prestazione, principio ormai definitivamente assodato nell’elaborazione giurisprudenziale;
    sarebbe tuttavia necessario un riconoscimento legislativo di tale principio, che tuteli definitivamente gli oltre 800.000 titolari di rendita da eventuali provvedimenti futuri di diverso indirizzo –:
  • se non ritenga utile assumere iniziative normative, al fine di stabilire, in linea con quanto già accertato in via giurisprudenziale, che la rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall’INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall’assicurato per effetto dell’evento invalidante e, pertanto, è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente ai fini delle imposte sui redditi. (5-08979)

Risposta

Con il documento di sindacato ispettivo indicato in oggetto, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell’economia e delle finanze di adottare idonee iniziative normative «al fine di stabilire, in linea con quanto già accertato in sede giurisprudenziale, che la rendita per infortunio sul lavoro o malattia personale erogata dall’INAIL ai sensi del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall’assicurato per effetto dell’evento invalidante e pertanto è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente ai fini delle imposte sui redditi».
Al riguardo, giova osservare che l’Amministrazione finanziaria ha più volte precisato che le indennità risarcitorie derivanti da invalidità permanenti o da morte sono escluse da tassazione ai fini IRPEF, in quanto detti emolumenti hanno la finalità di reintegrare il patrimonio del soggetto ovvero sono volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (cosiddetto danno emergente).
Nei casi in cui l’indennità, invece, ha funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente (cosiddetto lucro cessante), ovvero è volta a risarcire un invalidità o inabilità temporanea, rileverà fiscalmente ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR.
Sono, in sostanza, imponibili le somme corrisposte al contribuente in sostituzione di mancati guadagni, sia presenti che futuri, purché riconducibili alle categorie reddituali di cui all’articolo 6, comma 1, del TUIR.
Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate a fronte della perdita economica subita e che si concretizza in una diminuzione del suo patrimonio.
L’Amministrazione Finanziaria ha, inoltre, più volte chiarito che le rendite per invalidità permanente erogate dall’INAIL a seguito di infortuni sul lavoro o malattie professionali non hanno rilevanza reddituale, in quanto finalizzate a reintegrare il danno alla salute o alla integrità fisica subito dal lavoratore, mentre le indennità giornaliere per invalidità temporanea assoluta, avendo una funzione sostitutiva o integrativa del reddito per il periodo di durata dell’inabilità, sono fiscalmente rilevanti (cfr. circ. Ministero delle Finanze n. 326 del 1997 e documenti di prassi ivi richiamati).

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